Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la circolare n. 19 del 27 novembre 2017, ha fornito importanti chiarimenti rispetto ai dubbi sollevati dalle imprese in merito alla precedente circolare n. 18 del 22 novembre 2017, con la quale erano state presentate le indicazioni operative riguardo ai benefici contributivi per coloro che hanno stipulato un contratto di solidarietà (Cds) difensivo.
In particolare la circolare n. 19 specifica che “lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda nel caso di singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto. In ipotesi di più accordi di solidarietà, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio va richiesto con domande distinte, ciascuna riferita al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo”.
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali