28 Aprile 2024

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Decreto Sostegni Bis: contratto di rioccupazione

Decreto Sostegni Bis: contratto di rioccupazione. Tra le novità in materia lavoristica di maggiore rilievo introdotte dal c.d. Decreto Sostegni bis, troviamo il c.d. ‘’Contratto di rioccupazione’’, che si configura come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, da stipulare in forma scritta, con esonero totale della contribuzione a carico datore di lavoro per un periodo massimo di sei mesi.

Il contratto di rioccupazione, che sarà introdotto dall’entrata in vigore del decreto in commento e fino al 31 ottobre 2021, è volto, per esplicita previsione normativa, ad incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015.

Il presupposto per l’assunzione con il contratto di rioccupazione è la determinazione di un progetto individuale di inserimento della durata pari a sei mesi, avente la finalità di adeguare le competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo.  La norma non dice nulla sui contenuti e le modalità di redazione di tale progetto, per cui è auspicabile che intervengano opportuni chiarimenti da parte degli enti amministrativi competenti, utili ad indirizzare le aziende che intenderanno avvalersi della misura.

Per i datori di lavoro privati, con l’esclusione del settore agricolo e domestico, che vogliano stipulare il predetto contratto di rioccupazione, è, dunque, previsto, in base al Decreto Sostegni Bis, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a loro carico (ad esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL). L’importo massimo fruibile è fissato nella misura di euro 6.000 su base annua da riparametrare su base mensile, sostanziandosi, dunque, in uno sgravio con un limite di 500 euro al mese. Per il periodo di durata del rapporto, successiva ai sei mesi, è ammessa inoltre la cumulabilità del beneficio con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente.

Il godimento dello sgravio è subordinato al rispetto dei principi generali in tema di fruizione degli incentivi previsti dall’art. 31 d.lgs. 150/2015 (ossia: l’assunzione agevolata non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente nè violare il diritto di precedenza di altri lavoratori né riguardare dipendenti licenziati nei sei mesi precedenti da datori di lavoro che presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume; l’azienda, inoltre, non deve avere in atto sospensioni connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale a meno che l’assunzione riguardi lavoratori inquadrati in un livello diverso da quello dei sospesi o da impiegare in altre up).

Decreto Sostegni Bis: contratto di rioccupazione

 L’esonero dal versamento della contribuzione, come sopradescritto, spetta inoltre, ai soli datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a licenziamento collettivo nella medesima unità produttiva. Pena la revoca dell’esonero e del beneficio già fruito, al datore di lavoro è, inoltre, preclusa la possibilità di procedere a licenziamento collettivo o a licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata, di uno o più lavoratori appartenenti alla stessa unità produttiva, inquadrati con lo stesso livello e categoria del lavoratore assunto con contratto di rioccupazione. 

Quanto all’interruzione del rapporto oggetto di sgravio,il legislatore attribuisce ad entrambe le parti di recedere dal contratto al termine del periodo di inserimento di sei mesi nel rispetto del periodo di preavviso. Qualora nessuna delle parti receda dal contratto di rioccupazione, il rapporto proseguirà come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Sebbene il legislatore preveda per le parti di recedere al termine del periodo di inserimento, diverse sono le conseguenze imputabili a tale scelta; se da un lato, in caso di recesso del lavoratore, è previsto il mantenimento dei benefici fruiti dal datore di lavoro per il periodo di durata effettiva del rapporto; dall’altro, il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento comporta il recupero del beneficio precedentemente fruito.

Infine, si evidenzia che l’esonero derivante dall’applicazione del contratto di ricollocazione è concesso ai sensi della sezione 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 ,c.d. Temporary Framework , con conseguente necessità di verificare il rispetto del plafond giù usufruito per altri aiuti, ed è soggetto all’Autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Come già visto per altri incentivi (es. sgravio per assunzione donne o under 36) non si tratta, dunque, di un’agevolazione immediatamente applicabile, con conseguente criticità per i datori di lavoro che hanno la potenziale possibilità di ricorrere a tale sgravio senza aver certezza sulle procedure e tempistiche relative al recupero dei contributi oggetto di decontribuzione.

Decreto Sostegni Bis: contratto di rioccupazione

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