30 Aprile 2024

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Circolare INPS 33/2021: Decontribuzione Sud

Circolare INPS 33/2021: Decontribuzione Sud. In data 22/02/2021 è stata pubblicata la circolare INPS 33/2021 con la quale l’Istituto ha reso operativa la c.d. “Decontribuzione Sud” per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021.

Sostanzialmente, le modalità e i requisiti per la fruizione non sono cambiati rispetto a quanto indicato nella precedente circolare 122/2020; sono gli stessi anche i codici da utilizzare in UNIEMENS. Infatti, per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi: 

  • nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “ACAS”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020”;
  • nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
  • nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.

Si precisa, inoltre, che per recuperare l’esonero relativo alla mensilità di gennaio 2021 occorrerà valorizzare l’elemento <ImportoArrIncentivo>.

Si ricorda, in aggiunta, che al fine di garantire la legittima fruizione dello sgravio nelle ipotesi in cui un datore di lavoro, titolare di una matricola il cui indirizzo è coincidente con la sede legale in regioni non oggetto di decontribuzione, presenti una o più unità operative ubicate nelle suddette regioni, è necessario che la Struttura INPS territorialmente competente, a seguito di specifica richiesta da parte del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”, che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

In data 28 gennaio 2021, la Commissione Europea, con la Comunicazione C(2021) 564 final, ha nuovamente esteso il temporary framework in materia di aiuti di Stato adottato il 19 marzo 2020, prorogandolofino al 31 dicembre 2021, innalzando i massimali degli aiuti di importo limitato da 120.000 a 270.000 Euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e da 800.000 a 

1,8 milioni di euro per le imprese in tutti gli altri settori.

Somministrazione lavoro

La circolare in commento ha nuovamente chiarito che l’esonero in commento non è riconoscibile nel caso in cui il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, “sia formalmente incardinato presso un’agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse ad usufruire

dello sgravio, in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell’utilizzatore”.

Circolare INPS 33/2021: Decontribuzione Sud

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