INPS: riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.
L’INPS con la circolare n. 106 del 25 luglio 2019 ha fornito indicazioni in materia di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi dell’art.20, comma da 1 a 5 del decreto legge 4/2019.
La facoltà di riscatto, come chiarito dall’INPS nella circolare, è riconosciuta in favore degli iscritti ad uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma (assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata).
La condizione di iscrizione a una dei predetti regimi previdenziali si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio versato nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto in epoca precedente alla data di presentazione della domanda stessa.
Ulteriore condizione per l’accesso alla facoltà in esame è che il beneficiario non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria.
Il periodo massimo di riscatto è pari a cinque anni (anche non continuativi). Il periodo deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 29 gennaio 2019 e deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative citate dalla disposizione in esame.
Come precisato dall’INPS nella circolare sono riscattabili soltanto i periodi “non soggetti a obbligo contributivo”.
INPS: riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.
Fonte: INPS