Con l’Interpello n. 11 del 22 marzo 2016, il Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito posto dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro relativo all’orario di lavoro dei minori.
Nello specifico, l’istante ha chiesto se “i minori con un’età superiore a 15 anni, ma inferiore a 16 e titolari di un rapporto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, siano o meno soggetti all’orario di lavoro applicabile agli adolescenti ovvero a quello di 8 ore giornaliere e 40 settimanali”.
Il Ministero del Lavoro ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui la disciplina dei rapporti di lavoro dei minori prevale rispetto a quella che regola il rapporto di apprendistato in genere e pertanto agli apprendisti minorenni devono applicarsi i limiti di orario previsti dall’art. 18 della Legge n. 977/1967 e non invece quelli contemplati dalla normativa sull’apprendistato (Cass. n. 9516/2003).
Pertanto, conclude il Ministero, i quindicenni ancora soggetti all’obbligo scolastico, assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, non possano effettuare un orario di lavoro superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali ai sensi di quanto disposto dall’art. 18, comma 1, L. n. 977/1967.
Fonte: Ministero del Lavoro