Con la circolare n. 9/2023 del Ministero del lavoro, favorito l’apprendistato. Arrivano i chiarimenti sulla disciplina dei contratti a termine e sulle disposizioni introdotte dal Decreto Lavoro in tema di somministrazione di lavoro (Dl 48/2023 art. 24 comma 1-quater).
In materia il dicastero ha sottolineato che alla lettera a) del disposto normativo è previsto che “ai fini del rispetto del limite del 20% non rilevano i lavoratori somministrati assunti dall’agenzia di somministrazione con contratto di apprendistato”.
Alla lettera b) invece, viene esclusa espressamente l’applicabilità dei limiti quantitativi con riferimento ad alcune categorie di lavoratori somministrati a tempo indeterminato tassativamente individuate dalla legge.
Nel complesso, emerge l’intento del legislatore di incentivare il ricorso all’apprendistato in somministrazione escludendolo dai criteri di computo normalmente previsti per la suddetta categoria contrattuale e il superamento di talune limitazioni quantitative con riferimento all’assunzione di soggetti disoccupati che fruiscono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Ue n.651/2014.
Apprendistato, somministrazione e criteri di computo: i chiarimenti.