L’imposizione di eccessivi turni di reperibilità oltre il limite contrattuale può determinare una richiesta di risarcimento per danni.
È questa la decisione adottata con l’ordinanza n. 21934 del 21 luglio scorso dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.
Nel dettaglio, il ricorrente richiedeva l’accertamento dell’illegittima richiesta dell’Asl di cui era dipendente di svolgimento per alcuni anni di un numero di turni di pronta reperibilità nettamente superiori a quello previsto dalla contrattazione collettiva applicata e pari a sei turni mensili.
La Corte d’Appello aveva rigettato il ricorso dell’interessato sottolinendo come la Contrattazione Collettiva in questione non prevedesse un vero e proprio limite invalicabile nella predisposizione del tetto massimo di servizi di reperibilità. La Contrattazione indicava come “di regola” la reperibilità potesse corrispondere a sei turni mensili. Ma non poteva essere il giudice a fissare l’indennità per turni eccedenti rispetto al numero stabilito poiché la competenza in materia spettava in via esclusiva alla contrattazione collettiva.
La Corte di Cassazione tornando sul punto accoglieva invece i motivi di ricorso contro la decisione d’Appello, con due considerazioni:
1) se la contrattazione collettiva aveva stabilito una reperibilità pari a sei giorni mensili, le modalità di richiesta di svolgimento dell’attività eccedente si erano susseguite in modo abusivo rispetto a quanto disposto contrattualmente;
2) andavano considerati i danni provocati al dipendente nella misura in cui non aveva potuto beneficiare di sufficienti ore di riposo per gli eccessivi turni con la determinazione di un danno alla personalità morale del lavoratore, suscettibile quindi di risarcimento.