Con l’Interpello n. 10 del 21 marzo 2016, il Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito posto da Federalberghi la quale ha chiesto se, in forza di quanto disposto dal Legislatore del 2015 all’art. 55, comma 3, il quale prevede che “sino all’emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo trovano applicazione le regolamentazioni vigenti”, sia ancora possibile, ai fini dell’individuazione delle attività discontinue, riferirsi a quanto declinato dalla tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923, recante l’elenco delle attività a carattere discontinuo.
Il Ministero del Lavoro, nel rispondere al quesito posto ha chiarito che il suddetto Regio Decreto è da considerarsi ancora vigente proprio in forza della disposizione di cui all’art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 e, di conseguenza, è evidentemente possibile rifarsi alle attività discontinue indicate dal R.D. n. 2657 del 1923 al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente.
Fonte: Ministero del Lavoro