Telelavoro e regime fiscale applicabile

Telelavoro e regime fiscale applicabile. L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 296/2021 fornisce dei chiarimenti in merito al corretto regime fiscale applicabile a un soggetto che lavora alle dipendenze di una società italiana ma che è residente all’estero dove svolge la sua attività in telelavoro.

L’interpello dell’Agenzia nasce dalla richiesta dell’istante che opera nel settore software e servizi connessi, il quale ha assunto alle proprie dipendenze un lavoratore al quale ha concesso di prestare la sua attività lavorativa in modalità telelavoro nel suo stato di residenza, ossia il Regno Unito.

Pertanto, l’istante chiede se gli emolumenti erogati a fronte della prestazione svolta in telelavoro nel Regno Unito, con il quale è in vigore la Convenzione contro la doppia imposizione, sia obbligato, ai sensi dell’art. 23 del dpr n. 600/1973, a effettuare le ritenute a titolo d’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

In particolare, l’istante chiede se, qualora la prestazione di telelavoro dovesse essere considerata effettuata nello Stato di residenza potrà applicare direttamente il regime convenzionale, non operando le ritenute alla fonte.

L’Agenzia delle Entrate fornisce la sua risposta partendo dal presupposto che il lavoratore dipendente abbia la residenza fiscale nel Regno Unito.

In base all’articolo 15 della Convenzione stipulata tra Italia e Regno Unito vengono tassati in via esclusiva i redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza, a meno che l’attività lavorativa, sia svolta nell’altro Stato contraente.

Al fine di individuare la disposizione applicabile al caso di specie assume importanza precisare che cosa si intenda per “luogo di prestazione” dell’attività lavorativa e, in base al commentario del modello OCSE, bisogna aver riguardo al luogo dove il lavoratore è fisicamente presente quando esercita l’attività remunerata.

Secondo l’Agenzia, non avendo tali emolumenti rilevanza fiscale in Italia, l’istante, quale sostituto d’imposta, potrà applicare sotto la sua responsabilità il regime convenzionale, non operando le ritenute alla fonte, previa presentazione da parte del telelavoratore di idonea documentazione volta a dimostrare l’effettivo possesso di tutti i requisiti della Convenzione per beneficiare dell’esenzione.

Fonte: AdE

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