7 Maggio 2024

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Rimborso spese dipendenti in smart working

Rimborso spese dipendenti in smart working. L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 314/2021 chiarisce quale sia il corretto trattamento fiscale delle somme corrisposte da un Società a titolo di rimborso spese ai propri dipendenti in smart working e, inoltre, se le somme erogate possano essere escluse dal reddito di lavoro dipendente.

L’interpello nasce dalla richiesta di chiarimenti avanzata dall’Istante in merito alla possibilità di concedere ai propri dipendenti una somma a titolo di rimborso spese delle quali il lavoratore si deve fare carico per poter svolgere la sua attività in modalità agile. L’Istante chiede, quindi, quale sia il trattamento fiscale da applicare alle somme da corrispondere a titolo di rimborso.

L’Agenzia ricorda il principio di onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro (art. 51 del Tuir) per cui tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest’ultimo reddito di lavoro dipendente.

Con la circolare n. 326/1997 è stato esplicitato che possono essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese di competenza del datore di lavoro ma che sono anticipare dal dipendente. In successivi atti è stato affermato anche che non concorrono alla formazione della base imponibile le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore, c.d. principio di mera reintegrazione patrimoniale del dipendente.

Inoltre, in sede di determinazione del reddito le spese sostenute dal lavoratore e rimborsate in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell’ipotesi in cui il legislatore abbia previsto un criterio per determinare la quota esclusa dall’imposizione. Qualora, non vi siano criteri per individuare la quota esclusa da imposizione i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro si devono determinare sulla base di elementi oggettivi documentalmente accertabili.

Nel caso prospettato, l’Istante chiarisce che il criterio per determinare la quota di costi da rimborsare ai dipendenti in smart working si basa su parametri diretti ad individuare i costi risparmiati dalla Società e che sono, invece, sostenuti dal dipendente. Pertanto, si ritiene che le somme erogate al fine di rimborsare il dipendente non siano imponibili a fini IRPEF.

Fonte: AdE

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