27 Aprile 2024

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Interpello su sorveglianza sanitaria e funzioni del medico competente

La Commissione per gli Interpelli, con l’interpello n. 8/2015, ha di recente risposto a due quesiti, posti dalla CISL, in materia di sorveglianza sanitaria, e svolgimento del ruolo di medico competente.

Il primo quesito è il seguente:

“se ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. b), d.lgs. 81/2008 e s.m.i. il lavoratore che può fare richiesta di visita medica, deve essere esclusivamente un lavoratore che è gia soggetto a sorveglianza sanitaria, anche se per un’esposizione a rischio di natura diversa da quello per il quale chiede la visita aggiuntiva, o la richiesta può pervenire da qualsiai lavoratore che svogle la propria attività nell’ambiente nel quale in medico competente, a cui rivolge la richiesta di visita, svolge tale ruolo.

Con riferimento al suddetto quesito la risposta del Ministero è stata la seguente:

“la richiesta di essere sottoposto a visita medica da parte del medico competente, ove nominato, può essere avanzata da qualsiasi lavoratore, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno già sottoposto a soveglianza sanitaria, con l’unico limite che il medico competente la ritenga accoglibile, in quanto correlata ai rischi lavoratorivi”.

Con il secondo quesito la CILS ha invece chiesto se “[…]il medico competente, nello svolgimento dell’obbligo a suo carico di visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi, è tenuto a recarsi in ogni ambiente di lavoro nel quale si svolge l’attività, al di là della presenza specifica di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, o deve limitare i sopralluoghi solo alle postazioni ove i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria svolgono la mansione”.

Di seguito la risposta della Commissione:

“In merito al secondo quesito, […] la Commissione, considerato che tale obbligo è strettamente correlato alla valutazione dei rischi, ritiene che la visita agli ambienti di lavoro debba esere estesa a tutti  quei luoghi che possano avere rilevanza per la prevista collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro”.

Fonte: Ministero del Lavoro

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