26 Aprile 2024

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INPS: salari convenzionali anno 2019 – prestazioni di malattia e di maternità

INPS: salari convenzionali anno 2019 – prestazioni di malattia e di maternità. L’INPS con la circolare n. 79/2019 ha illustrato, con riferimento all’anno 2019, la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, nonché gli importi da prendere a riferimento per altre prestazioni.

Con la circolare n. 79/2019 l’INPS comunica gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2019. Relativamente all’indennità di tubercolosi, laddove, sulla base della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa, occorre fare riferimento, per gli importi da corrispondere per l’anno 2019, alla circolare n. 4/2019.

Nella circolare l’istituto riporta le retribuzioni da prendere a riferimento per le seguenti categorie di lavoratori:

  • Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi);
  • Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi);
  • Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi);
  • Lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari (malattia, maternità/paternità e tubercolosi);
  • Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità);
  • Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità).

L’INPS nella circolare illustra anche gli altri importi da prendere come riferimento, sempre per l’anno 2019, in relazione ad altre prestazioni.

Fonte: INPS

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