I genitori lavoratori possono assentarsi alternativamente per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni. E’ quanto disposto dall’art. 47 del Dlgs. 151 del 2001 circa il congedo per la malattia dei figli.
Per i figli di età compresa tra i 3 e gli 8 anni, indica la norma, ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, sempre in alternanza.
Per beneficiare di questi congedi, il genitore dovrà richiedere al medico curante del Servizio Sanitario Nazionale (o convenzionato) di redigere uno specifico certificato attestante lo stato di malattia del bambino.
Il certificato dovrà poi essere trasmesso dal medico certificatore all’INPS entro i termini previsti per la “normale” comunicazione di malattia.
Per i genitori possibile congedo per malattia figli piccoli.