26 Aprile 2024

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Inps: le novità  in tema di lavoro accessorio

Con la circolare n. 149 del 12 agosto 2015, l’Inps fornisce interessanti precisazioni sulle novità riguardanti il lavoro accessorio, introdotte dal Decreto legislativo 81/2015.

Nello specifico, il suddetto Decreto innalza il limite massimo del compenso che il prestatore può percepire da 5000 a 7000 euro (lordo € 9.333) nel corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre). Tale importo è rivalutato annualmente.
Resta, invece, immutato il limite di 2.000 euro (2.020 per il 2015; importo lordo pari a 2.693) per le prestazioni rese nei confronti del singolo committente imprenditore o professionista.

Inoltre, è diventata definitiva la possibilità, per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di effettuare prestazioni di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3000 euro (lordo € 4000) di compenso per anno civile.

L’Istituto specifica che il predetto limite complessivo dei € 3.000 di compenso, per l’anno in corso, è da intendersi comprensivo anche delle prestazioni di lavoro accessorio già rese dal 1 gennaio 2015 al 24 giugno 2015 (giorno precedente all’entrata in vigore del D.L. 81).

Le novità riguardano anche i committenti imprenditori o liberi professionisti, per i quali è previsto l’obbligo di acquistare i buoni esclusivamente con le seguenti modalità telematiche:

  • la procedura telematica INPS (cfr. l’allegato della circolare);
  • tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
  • Banche Popolari abilitate.

Ovviamente, i committenti non imprenditori o professionisti potranno continuare ad acquistare i buoni anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale.

Altra novità è l’obbligo di comunicare telematicamente alla DTL competente, prima dell’inizio della prestazione, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.

Tuttavia, come ricorda l’Istituto, il Ministero del Lavoro (cfr. nota n.3337/2015) ha chiarito che nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione in questione sarà effettuata secondo le attuali modalità.

Fonte: Inps

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