Con il Messaggio n. 2831 del 27 giugno 2016, l’Inps fornisce le informazioni relative alla corresponsione della quattordicesima a favore dei favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni, a determinate condizioni reddituali.
L’importo di tale somma aggiuntiva varia a seconda del livello reddituale dei soggetti pensionati, così come riportati nel messaggio in commento.
Come specificato nella circolare per la verifica dei requisiti reddituali vengono sempre utilizzati i redditi diversi da pensione dichiarati dai pensionati in sede di richiesta di attribuzione della somma aggiuntiva.
Ai fini della verifica reddituale vengono considerati ance il redditi di pensione presunti che il pensionato sta conseguendo nel corso dell’anno 2016. Tuttavia, la quattordicesima viene corrisposta in via provvisoria, e il diritto sarà verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva.
In caso di prima erogazione, il reddito complessivo da prendere a riferimento è quello dell’anno in corso, mentre in caso di corresponsione successiva alla prima il reddito di riferimento è composto da:
– redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati conseguiti nello stesso anno;
– redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell’anno precedente.
Ovviamente la quattordicesima viene erogata in misura tale da non comportare il superamento dei limiti massimi stabiliti.
Fonte: Inps