Con il messaggio numero 6704 del 3 novembre 2015, l’Inps fornisce indicazioni di maggior dettaglio in merito alla compatibilità dei permessi/riposi, previsti dal TU su maternità e paternità, con la fruizione del congedo parentale ad ore.
Nello specifico, il lavoratore che fruisce del congedo parentale ad ore non può usufruire nello stesso giorno né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento anche se richiesti per bambini differenti.
Ugualmente, il congedo parentale ad ore non è cumulabile con i riposi orari giornalieri previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche se richiesti per bambini differenti.
La fruizione del congedo parentale ad ore è invece compatibile con i permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità, come i permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 104, quando fruiti in modalità oraria.
Di seguito una tabella riepilogativa simile a quella presente nel messaggio in commento.
Tipologia di permesso | Congedo parentale ad ore (art. 32 T.U.) |
Parentale ad ore per altro figlio (art. 32 T.U.) | non compatibile |
Riposi per allattamento, anche per altro figlio (artt. 39 e 40 T.U.) | non compatibile |
Permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio (artt. 33 e 42 T.U.) | non compatibile |
Permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari, anche se minori (art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104) | compatibile |
Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso (art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104) | compatibile |
Fonte: Inps