Welfare aziendale e sostituzione dei premi di risultato. L’Inps, alla luce degli interventi normativi che si sono succeduti negli ultimi anni, con la circolare 31 maggio 2023, n. 49, torna sul tema connesso alla possibilità di tramutare spettanze a titolo di premio di risultato in misure di welfare aziendale.
L’Istituto ha operato, in prima battuta, una ricognizione della normativa dedicata al welfare aziendale per poi analizzare ogni tipologia di benefit e di somme riconducibili al welfare:
- Regime previdenziale
Nel punto 2.1 la circolare, alla luce della disciplina dell’art. 12 della legge 153 del 1969, tratta della contribuzione integrativa versata a fondi complementari, a casse o a gestioni previste dal CCNL o dal contratto aziendale al fine di erogare un contributo di solidarietà del 10%;
- Titoli di legittimazione
Nel punto 2.2 specifica le modalità erogazione dei fringe o welfare tramite mezzi di legittimazione, sotto forma di formato cartaceo, elettronico, ed in ogni caso riportante il valore nominale i quali non possono essere utilizzati da soggetti diversi rispetto al titolare del diritto. Infine, il momento dell’assoggettamento dei contributi dei benefit erogati a mezzo voucher è quello della percezione del titolo.
Infine, l’Istituto indica quelle tipologie di premi che potrebbero essere sostituite con mezzi di welfare aziendali.
Welfare aziendale e sostituzione dei premi di risultato.