Chiarito il trattamento fiscale delle somme erogate alle lavoratrici madri ai sensi dell’articolo 51, comma 1 del Tuir (risposta all’interpello n. 57/2024).
La Società istante intendeva riconoscere alle lavoratrici madri, al termine del periodo di congedo obbligatorio per maternità, un importo pari alla differenza tra il 100% della retribuzione mensile lorda e l’indennità di congedo di maternità facoltativa a carico INPS, trasformato in quota Welfare.
L’Istante, in particolare, chiedeva se il suddetto importo potesse considerarsi quale somma non imponibile alla luce dei commi 2 e 3 dell’articolo 51 del Tuir.
L’Agenzia delle Entrate, oltre a ribadire il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente (costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali), sottolinea, anche in virtù della risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020, che non sia possibile riconoscere tali benefit sulla base dei soli criteri ad personam.
Nel caso in esame, infatti, l’erogazione non sembra rivolgersi a più “categorie di dipendenti” bensì sembra operare una distinzione basata sulle sole caratteristiche personali di alcuni (welfare rivolto alle sole lavoratrici in maternità).
Si ritiene, pertanto, che le somme in esame assumano un rilevanza reddituale in quanto rappresentano un’erogazione effettuata in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile, ma comunque aventi finalità retributiva.