Chiarimenti 600€ Fringe Benefit. Nell’ambito del welfare aziendale il datore di lavoro può erogare beni e/o servizi nei confronti dei lavoratori senza che questi comportino un incidenza sulla retribuzione del lavoratore.
Il decreto aiuti bis Dl. n. 115 del 2022 art. 12 ha innalzato, per il solo anno 2022 il limite del fringe benefit a 600€, andando a derogare le regole del TUIR art. 51 co. 3 (precedentemente il limite era fissato a 258€).
La problematica maggiore dell’articolo 12 era quello di non aver specificato la natura del suddetto limite. Per questo motivo, se dovesse essere valutato come soglia dopo la quale tutto il valore di fringe benefit debba essere totalmente tassato o se dovesse essere valutato come franchigia dopo la quale solo l’eccedenza dovesse essere tassata.
L’agenzia delle entrate, con la circolare 35/E del 4 Novembre 2022, ha dato una lettura restrittiva all’art. 12 dl. 115/2022, nel senso che il fringe benefit si ritiene esentasse fino al raggiungimento dei 600€, dopo di che si ritiene totalmente tassabile proprio come la disciplina precedente.
La deroga quindi fa riferimento solo al quantum della soglia da 258 a 600€.
Chiarimenti 600€ Fringe Benefit.