Variazione organico aziendale e sanzione per omessa copertura della quota. L’Ispettorato Nazione del Lavoro (INL), con la nota n. 966/2021, fornisce chiarimenti in merito all’applicazione della diffida obbligatoria ex articolo 13 D.Lgs. n. 124/2004 in relazione alla sanzione per mancata copertura della quota d’obbligo ex art. 3 della L. n. 68/99 per più annualità.
Nella Nota, l’ispettorato del Lavoro evidenzia che a norma dell’articolo 3 della L. n. 68/99 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati debbano assumere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1, secondo una misura determinata in base alla costituzione dell’organico aziendale.
Nel caso in cui il datore di lavoro non provvede, entro 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo, ad assumere lavoratori disabili è tenuto al versamento di una sanzione amministrativa di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo.
Il comma 4 bis della legge n. 68/99 stabilisce espressamente la diffidabilità della sanzione e oggetto della diffida deve consistere nella presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o nella stipula del contratto di lavoro con la persona disabile.
Per accedere al pagamento della sanzione in misura minima il datore di lavoro deve aver sanato la violazione attraverso uno degli adempimenti normativamente previsti. Questo si applica anche laddove il soggetto disabile da assumere ovvero la richiesta numerica, anche se tardiva oltre i 60 giorni, siano state effettuate spontaneamente dal datore di lavoro. In tale ipotesi, si potrà procedere mediante diffida “ora per allora” ammettendo direttamente il datore di lavoro al pagamento delle sanzioni nel minimo edittale.
Diversamente, nel caso in cui rispetto ad un’accertata scopertura verificatesi nel tempo venga meno medio tempore l’obbligo di assunzione ex art. 3 per effetto di una riduzione dell’organico aziendale, tale violazione non sarà diffidabile in quanto il venir meno dell’obbligo di assunzione è la conseguenza di una riduzione della base di computo e non di una iniziativa del datore di lavoro.
Pertanto, verrà contestata la sanzione amministrativa di cui al comma 4 dell’articolo 15 mediante notifica di illecito ai sensi dell’articolo 16 della L. n. 689/81 in ragione del numero di giorni lavorativi intercorrenti dalla scadenza dei 60 giorni previsti per adempiere agli obblighi in questione, al momento in, per effetto della riduzione di organico aziendale, sono venuti meno gli stessi obblighi.
Fonte: INL
Variazione organico aziendale e sanzione per omessa copertura della quota