Tribunale di Milano: licenziabilità del dirigente. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 17 giugno 2021, ha respinto la tesi del ricorrente in base alla quale il licenziamento intimato al dirigente sarebbe nullo per violazione delle norme emergenziali. Tale pronuncia si colloca sulla stessa scia della sentenza n. 3605/2021 del Tribunale di Roma, il quale ha affermato che il blocco dei licenziamenti previsto all’articolo 46 del decreto-legge n. 18/2020 non si applica ai dirigenti.
Nell’ordinanza il Tribunale di Milano constata che l’articolo 46 del Decreto Cura Italia prevede il divieto di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” previsto dall’articolo 3 della legge n. 604/1966, disposizione che non si applica ai dirigenti per espressa previsione normativa e per consolidato principio giurisprudenziale.
Inoltre, l’articolo 46 è in linea con la ratio della normativa emergenziale che affianca il blocco dei licenziamenti alla possibilità per tutte le aziende di ricorrere agli ammortizzatori sociali il cui costo è a carico della collettività. Tuttavia, ai dirigenti non è consentito accedere agli ammortizzatori sociali.
A queste considerazioni, cui era già pervenuto il Tribunale di Roma, il Tribunale di Milano evidenzia che il legislatore ha avuto occasione di poter modificare la normativa emergenziale in questione, invece ha lasciato immutata la parte dell’articolo 46 relativa ai licenziamenti individuali.
Pertanto, il Tribunale di Milano afferma che il blocco dei licenziamenti introdotto dalla normativa emergenziale non si applica alla categoria dei dirigenti.
Tribunale di Milano: licenziabilità del dirigente