Obbligo di Repechage nel licenziamento con giustificato motivo oggettivo. La Cassazione, con l’ordinanza n. 30950 del 2022, giudica sul diritto di “repechage” nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Questione di fatto: il ricorrente lamenta di aver subito un licenziamento per giustificato motivo oggettivo illegittimo, in quanto le mansioni dello stesso tipo di quelle svolte dal lavoratore non erano state soppresse, ma semplicemente spostate ad altra sede.
La Corte di primo grado dichiara illegittimo il licenziamento intimando la reintegra del lavoratore nel suo ruolo.
L’impresa si appella alla corte di Sassari per farsi riconoscere il licenziamento come legittimo. La corte investita del gravame, dichiara il licenziamento come legittimo ribaltando la sentenza di primo grado.
Il lavoratore ricorre in cassazione con motivazione di contraddittorietà della sentenza di 2° grado. Per la sentenza, quindi, il Giudice di merito – al fine di dichiarare la legittimità del licenziamento per motivi oggettivi – è tenuto a verificare l’assenza in azienda di posizioni lavorative corrispondenti, non già alle mansioni formalmente assegnate al dipendente, ma a quelle di fatto dal medesimo svolte.
Secondo i Giudici di legittimità, l’onere probatorio in ordine alla sussistenza di tale presupposto è a carico del datore, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili.
Non ritenendo assolto detto onere da parte della società, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal dipendente e dichiara l’illegittimità del recesso irrogatogli.
Obbligo di Repechage nel licenziamento con giustificato motivo oggettivo.