Diritto di critica del lavoratore nei confronti dell’azienda. Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 281 del 3 novembre del 2022, si stabilisce la reintegrazione e quindi l’annullamento del licenziamento della lavoratrice che insultò la gestione della società sui social network.
Questione di fatto: La dipendente di un gruppo di supermercati, ricoprente anche funzioni di sindacalista, critica su un gruppo chiuso di Facebook la gestione da parte del datore di lavoro e degli amministratori del attività economica. Il datore di lavoro, dopo averla sottoposta a varie sanzioni disciplinari, intima alla lavoratrice anche il licenziamento, ritenuto già in appello illegittimo.
La cassazione ha ritenuto che le affermazioni della dipendente non siano illegittime, in quanto non avrebbero superato i requisiti indicati dai precedenti giurisprudenziali:
- contingenza sostanziale: le informazioni devono essere vere o prudenzialmente considerate come altamente plausibili;
- contingenza formale: mezzi con cui vengono emanate devono essere dignitosi e infine il principio pertinenza, ovvero le affermazioni devono riferirsi ad interessi meritevoli portandolo a confronto con il bene suscettibile di lesione.
Se uno dei limiti descritti venisse superato, il lavoratore ricadrebbe nella tipologia di reato di diffamazione.
La Corte ritiene che non sia uno di questi casi confermando di fatto la reintegrazione ex art 18 co 4 dello statuto dei lavoratori.
Diritto di critica del lavoratore nei confronti dell’azienda.