Innalzamento soglia fringe benefit: arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 23/e del 2023 ha finalmente fornito i tanto attesi chiarimenti interpretativi in merito all’innalzamento a 3.000 della soglia di esenzione dei fringe benefit disposta dall’art. 40 del c.d. Decreto Lavoro.

Si ricorda che il suddetto articolo, valevole unicamente per il periodo di imposta 2023, si applica ai fringe benefit percepiti dai lavoratori dipendenti «con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi».

Con riferimento al requisito previsto (figlio fiscalmente a carico), la circolare ricorda che lo stesso deve essere verificato con riferimento al 31 dicembre di ogni anno (nel nostro caso al 31 dicembre 2023).

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrare sull’innalzamento della soglia dei Fringe Benefit

L’Agenzia delle Entrate, tra le altre cose, chiarisce che la nuova soglia di esenzione è fruibile da tutti e due genitori lavoratori dipendenti allorquando il figlio sia fiscalmente a carico di entrambi. 

Cosa comprende il limite di esenzione

Il limite di esenzione comprende, oltre agli ordinari beni o servizio che vengono concessi ai lavoratori, anche il rimborso o il pagamento diretto delle utenze domestiche (di luce, gas e del servizio idrico integrato), la sostituzione volontaria dei premi di produzione e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa in fringe benefit.

L’applicazione della misura agevolativa è subordinata alla dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico; pertanto, nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore dipendente, l’agevolazione non è applicabile.

La suddetta comunicazione firmata dovrà essere conservata dal datore di lavoro al fine di garantire eventuali controlli da parte degli organi preposti.

Infine, per ciò che concerne la comunicazione alle RSU, l’azienda l’Agenzia delle Entrate chiarisce che essendo l’agevolazione valevole per l’intero periodo d’imposta 2023, la stessa possa essere riconosciuta anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d’imposta.

Innalzamento soglia fringe benefit: arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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