Rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali. Tramite circolare n. 148/2020 l’INPS rende noti i nuovi importi delle pensioni e dei trattamenti assistenziali per l’anno 2021. Sono, inoltre, descritti i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e l’impostazione del relativi pagamenti. Sono poste precisazioni anche in relazione alle modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l’anno 2021.
In tal senso, l’Istituto comunica che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2020 è determinata in misura pari allo 0,0% dal 1° gennaio 2021, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo; l’adeguamento dell’importo delle pensioni da mettere in pagamento per l’anno 2021 è, pertanto, nullo.
L’istituto all’interno della circolare indica gli importi provvisori dei trattamenti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2021; trattamento minimo pensioni:
- Lavoratori dipendenti e autonomi: 515,56 euro ( 6.702,54 euro annui);
- Assegno vitalizio 293,90 euro ( 3.820,70 euro annui);
- Pensione sociale 379,33 euro ( 4.931,29 euro annui);
- Assegno sociale 460,28 euro (5.983,64 euro annui).
L’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.
La misura della perequazione, definitiva per l’anno 2020 e previsionale per l’anno 2021, è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. La prestazione è indipendente dal reddito.
Fonte: INPS
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