L’articolo 40 del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) convertito nella legge n. 83/2023, ha elevato, per il solo periodo d’imposta 2023, da 258,23 euro a 3.000 euro il limite di esenzione previsto per i beni ceduti e i servizi prestati (in deroga all’art. 51, comma 1 del TUIR) ai lavoratori dipendenti con figli a carico entro i limiti di cui all’articolo 12, comma 2, del Tuir.
Con il messaggio n. 32 del 4 gennaio 2024, l’Inps ha fornito le istruzioni relative alle modalità e alle tempistiche per la trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2023.
In tal senso, ai fini della Certificazione Unica 2024, i datori di lavoro interessati dovranno trasmettere le informazioni predette in modalità telematica entro e non oltre il 21 febbraio 2024.
L’Istituto specifica che I flussi pervenuti tardivamente rispetto alle tempistiche di cui sopra, non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno, ma saranno, tuttavia, oggetto di rettifica delle Certificazioni Uniche 2024.