Rifiuto della trasformazione in part time: l’ordinanza della Cassazione. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12244 del 9 maggio 2023, ha affermato che per far sì che il rifiuto di trasformare il rapporto di lavoro in part – time si configuri come giustificato motivo oggettivo di licenziamento, nonostante il divieto posto dall’art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 81 del 2015, il datore di lavoro deve dimostrare la sussistenza di effettive esigenze economiche e organizzative tali da non consentire il mantenimento della prestazione a tempo pieno.
Inoltre, è necessario dimostrare che la proposta di trasformare il rapporto di lavoro a part-time sia stata rifiutata dal lavoratore (o dai lavoratori) e che esista un nesso di causalità tra l’esigenza di ridurre l’orario di lavoro e il successivo licenziamento.
Rifiuto della trasformazione in part time: l’ordinanza dell Cassazione.