6 Maggio 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

Proroga congedo padre 2021

Proroga congedo padre 2021. L’Inps con la circolare n. 42/2021 fornisce chiarimenti in merito alla proroga e ampliamento del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri lavoratori dipendenti di cui all’art. 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92/2012, per le nascite e le adozioni o affidamenti avvenuti nell’anno 2021. Nonché, l’ampliamento della tutela anche in caso di morte perinatale del figlio.

Con la legge di bilancio 2021 si è provveduto ad aumentare da sette a dieci giorni il congedo obbligatorio del padre che può essere fruito, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dell’ingresso del minore in famiglia o in Italia.

Per poter fruire di tale congedo dovranno presentare domanda all’Inps i soli lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’Inps, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i padri dovranno darne comunicazione scritta a quest’ultimo, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.

In quest’ultimo caso, il datore di lavoro comunicherà le giornate di congedo fruite attraverso il flusso Uniemens secondo le diposizioni fornite con il messaggio 6499/2013.

Per l’anno 2021 è prorogato anche il congedo facoltativo per il padre lavoratore, previo accordo con la madre e in sua sostituzione.

Per quanto riguarda il computo dei giorni relativi al congedo del padre viene specificato che devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative.

Ulteriore novità introdotta dalla legge di bilancio è la possibilità per i padri lavoratori di godere del congedo in questione anche nel caso di morte perinatale. Di conseguenza, il congedo può essere fruito, sempre entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio, nei casi in cui:

  • Figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione. In tal caso il periodo di 5 mesi in cui fruire del congedo decorre dalla nascita del figlio che coincide con la data di decesso;
  • Decesso del figlio nei dieci giorni di vita dello stesso. Il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla data di nascita.

Dalla tutela restano esclusi i padri i cui figli siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita.

Proroga congedo padre 2021

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