Permessi 104 e congedo straordinario: estensione ai parenti degli uniti civilmente. L’Inps, con la circolare n. 36 del 7 marzo 2022, in conformità con l’orientamento giurisprudenziale comunitario prevalente, informa circa l’estensione dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 e del congedo straordinario ex art. 42 del D.lgs. n. 151/2001 in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile.
Già in precedenza, in linea con l’evoluzione normativa nazionale, l’Istituto era intervenuto con la circolare n. 38/2017 fornendo le istruzioni operative per la fruizione dei permessi legge n. 104/1992 e del congedo straordinario di cui all’articolo 42 del D.lgs. 151/2001 in favore del lavoratore dipendente del settore privato, parte di un’unione civile, che fornisce la sua assistenza all’altra parte dell’unione civile e, unicamente la fruizione dei permessi 104 in favore del convivente di fatto che presti assistenza all’altro convivente.
Con la circolare n. 36/2022 si intendono fornire le nuove indicazioni finalizzate al riconoscimento dei benefici in questione in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile, in linea con la normativa antidiscriminatoria di origine comunitaria.
Permessi ex articolo 33, comma 3, legge n. 104/1992
Il diritto ad usufruire di tre giorni di permesso mensili retribuiti viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza al coniuge, ai parenti o affini entro il secondo grado, con possibilità di estensione al terzo grado, che versino in situazione di disabilità grave. Tale diritto è stato esteso in favore della parte dell’unione civile che presti assistenza all’altra parte, nonché, al convivente di fatto che presti assistenza all’altro convivente.
Inoltre, al fine di evitare situazioni di discriminazione tra situazioni giuridiche comparabili, il diritto ai permessi 104 va riconosciuto all’unito civilmente, oltre al caso in cui presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui l’assistenza si rivolga ad un parente dell’unito civilmente.
Allo stesso modo i parenti dell’unito civilmente avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione, restando fermo il rispetto del grado di affinità previsto dalla normativa.
Il legame di affinità non viene, invece, riconosciuto tra il “convivente di fatto” e i parenti dell’altro partner, non essendo la convivenza di fatto un istituto giuridico ma una situazione di fatto tra due persone.
Congedo straordinario ex art. 42, D.lgs. n. 151/2001
Il D.lgs. n. 151/2001 stabilisce che il congedo straordinario venga concesso in favore di soggetti con disabilità grave accertata prevedendo un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio, partendo dal coniuge fino ai parenti e affini entro il terzo grado.
Sempre alla luce della normativa antidiscriminatoria, il diritto al congedo straordinario viene riconosciuto all’unito civilmente oltre che nel caso in cui presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui la stessa si rivolga verso un parente dell’unito. Allo stesso modo i parenti di una parte dell’unione civile avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione.
Fonte: Inps
Permessi 104 e congedo straordinario: estensione ai parenti degli uniti civilmente