5 Maggio 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

Al caregiver serve ricaricare le energie psico-fisiche

Il nesso causale tra la fruizione dei permessi 104/92 e l’assistenza al familiare disabile.

Con la sentenza n. 553/2022 del 13 ottobre 2023, la sezione Lavoro del Tribunale di Ascoli Piceno si è espressa in materia di compatibilità tra la fruizione dei permessi ex lege 104/1992 e lo svolgimento di attività ulteriori rispetto alle prestazioni di cura e assistenza a favore dei familiari disabili.

Il fatto

La ricorrente domandava di accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato dalla società presso cui prestava attività lavorativa, per aver impropriamente utilizzato i permessi ex lege 104/92

Il datore di lavoro aveva ritenuto che la dipendente fruisse dei   permessi alternando alle ore dedicate all’assistenza altri spazi temporali di carattere prettamente personale; spazi slegati, quindi, dalla relazione causale diretta che deve sussistere tra l’attività svolta a favore del familiare disabile e le ore di permesso concesse dall’azienda al dipendente.  

Il parere dei giudici

Secondo la giurisprudenza recente, il diritto alla fruizione dei permessi retribuiti è riconosciuto al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste la persona con handicap in situazione di gravità, ma il nesso causale collegato al diritto non va inteso in senso puramente temporale  con una rigida collocazione delle prestazioni all’interno di un preciso arco di tempo.


La prestazione di assistenza deve essere funzionale al godimento del permesso. All’interno dei confini delimitati dal testo normativo può ricondursi anche lo svolgimento di attività personali ulteriori se incombenti. Il nesso causale tra la fruizione del permesso e l’assistenza alla persona disabile non è da intendere in senso rigido da imporre al lavoratore in correlazione col permesso, il sacrificio in delle proprie esigenze personali o familiari. Si tratta invece di una chiara inequivoca funzionalizzazione del tempo liberato dall’obbligo di assistenza ai bisogni del disabile.

Da ciò ne deriva che il dipendente che fruisce dei permessi 104/92 è legittimato a dedicare, nelle ore previste per l’assistenza, un breve lasso di tempo alla soddisfazione dei propri interessi ed oneri. Va concessa al caregiver la possibilità di ricaricare le proprie energie psico-fisiche. 

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