19 Maggio 2024

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Nuovo tasso d’interesse per le sanzioni in materia di contribuzione

Nuovo tasso d’interesse per le sanzioni in materia di contribuzione. La Banca Centrale Europea, con la nuova politica monetaria, ha deciso di alzare il tasso d’interesse pari all’1.25% a partire dal 08/09/2022.

Alla luce di questo provvedimento, l’INPS ha emanato la circolare n. 100 del 12 settembre 2022, con il quale afferma che: “tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili”.

Elemento più interessante di questa circolare è sicuramente l’art. 3 rubricato “Sanzioni civili”. Tale articolo ha previsto un ulteriore nuovo alzamento del tasso d’interesse per le sanzioni da tardivo o mancato versamento dei contributi.

Il nuovo tasso d’interesse è pari al 6.75%, a fronte di un tasso del 5,5% prima dell’estate, già aumentato a luglio dello 0.50%.

Questi innalzamenti sono previsti dall’articolo 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388:

“a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. La sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.

Il tasso del 6,75% si applica anche nel caso della lett. b del 23 dicembre 2000 n. 388:

“b) Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile […]”.

Per la previsione del 6.75% si prevede che, anche nel caso dell’art 10 della stessa legge, si applica: “Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti […]”.

Nuovo tasso d’interesse per le sanzioni in materia di contribuzione.

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