Licenziamento del disabile per superamento del comporto. Con la sentenza del Tribunale di Parma 9 gennaio 2023, n. 1 decide sulla computabilità o meno nel periodo di comporto delle assenze per malattia rapportabili all’invalidità del lavoratore.
Questione di fatto:
Il datore di lavoro ha licenziato una sua dipendente, facente parte della cosiddetta “quota di riserva”, in quanto ha superato il periodo di comporto di 180 giorni previsto dall’art. 46 del CCNL Federpanificatori.
La lettura del datore di lavoro dell’art 46 sarebbe discriminatoria, in quanto effettivamente non prenderebbe in considerazione il fatto che le assenze maturate per la malattia sono tutte relative alla disabilità.
Il giudice ritiene la dicitura del CCNL Federpanificatori troppo limitativa in quanto non farebbe una discriminazione tra i casi di malattia pura e i casi di malattia legati ad uno stato di disabilità accertata.
In particolare, la dipendente aveva superato il periodo di comporto stabilito in 180 giorni, ma i suoi stati di malattia erano per lo più legati al suo essere disabile e per questo non avrebbero dovuto essere calcolati nel periodo di comporto.
Il datore di lavoro secondo tale sentenza deve verificare, tramite i certificati redatti dai medici se effettivamente l’assenza sia legata o meno alla disabilità.
Tutto ciò non è stato fatto dal datore di lavoro che è stato sanzionato dalla corte con l’annullamento del licenziamento, la reintegra della lavoratrice e il pagamento della retribuzione mensile dal giorno di licenziamento a quella di reintegra con il correlato obbligo di versare contributi.
Licenziamento del disabile per superamento del comporto.