Non è stata rinnovata l’agevolazione per accedere allo sgravio contributivo del 100%.
Con il messaggio n. 3618/2023, l’Inps ha pubblicato le istruzioni relative agli adempimenti contributivi che riguardano le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello relative al 2023.
Secondo le nuove indicazioni la misura applicabile al contratto di apprendistato con un limite massimo di 3 anni non è stata rinnovata quindi non è possibile accedere allo sgravio del 100% che era previsto dalla Legge di bilancio 2022.
Di conseguenza, la contribuzione per il finanziamento delle gestioni previdenziali a carico del datore di lavoro che stipuli contratti di apprendistato di primo livello a partire dal 1° gennaio 2023 è fissata secondo le misure crescenti dell’1,50% nei primi 12 mesi: del 3% dal 13° al 24° mese; del 10% dal terzo anno.
In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 773 della legge 296/2006 l’aliquota pari al 10% è ridotta al 5% a decorrere dal 25° mese di contratto ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera b) del D.lgs. 150/2015.
In dettaglio per i contratti di apprendistato di primo livello si intende per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.