L’Ispettorato nazionale del lavoro con la circolare n. 1/2021 è intervenuto in merito al lavoro intermittente per definire alcuni aspetti relativi al suo ambito di applicazione, soprattutto alla luce delle ultime sentenze giurisprudenziali in materia.
Innanzitutto, l’ispettorato del lavoro chiarisce il ruolo primario affidato alla contrattazione collettiva che in base all’art. 13 del D.lgs. n. 81/2015 deve individuare le esigenze alla base delle quali si ricorre alla tipologia contrattuale a prestazioni discontinue.
Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29423/2019 ha ribadito che l’articolo 34 del d.lgs. n. 276/2003 si limita a rimandare alla contrattazione collettiva la sola individuazione delle esigenze dalle quali scaturiscono il ricorso alla stipula del lavoro intermittente, senza riconoscere alcun potere alle parti di poter vietare l’utilizzo di tale contratto a prestazioni discontinue.
Di conseguenza, l’ispettorato nazionale del lavoro invita gli ispettori a non avere riguardo alle clausole sociali introdotte per vietare il lavoro intermittente, in quanto illegittime, ma a limitarsi a verificare l’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive dello stesso.
Fonte: INL