La trasferta dei lavoratori. Il lavoratore dipendente può prestare la propria attività lavorativa al di fuori della sede abituale di lavoro su richiesta del datore di lavoro, rientrando nel potere direttivo di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 2094 c.c.
A seconda della modalità e del luogo di svolgimento della prestazione si deve distinguere tra la fattispecie della trasferta occasionale, da quella strutturale tipica dei c.d. trasfertisti, la cui differenziazione rileva ai fini della corretta applicabilità delle norme contributive e fiscali.
Con riferimento alla trasferta occasionale possiamo distinguere due tipologie che danno luogo diversi tipi di rimborso spese a favore dei lavoratori.
La prima è la trasferta al di fuori del comune, ove normalmente si svolge la prestazione lavorativa. In questo caso la normativa prevede tre modalità di rimborso spese:
- Forfettaria, quando il rimborso avviene in misura fissa, non comprovato da documentazione idonea (l’esenzione da imposte e contributi avviene entro dei limiti: 46,48€ per giornata in Italia, 77,46€ per giornata all’estero);
- A piè di lista, quando il rimborso si basa su una distinta analitica delle spese effettuate (non imponibili a fini fiscali e retributivi);
- Mista, quando il rimborso avviene attraverso un’indennità forfettaria e a piè di lista.
Il secondo tipo di trasferta è quello che si effettua all’interno del proprio comune dove si svolge abitualmente l’attività lavorativa.
Per questa modalità, i rimborsi costituiscono reddito imponibile e saranno soggetti a tassazione. Sono, però, escluse le spese di trasporto opportunamente comprovate mediante documentazione idonea.
La trasferta dei lavoratori