Interpello AdE: trattamento fiscale incentivo all’esodo

Interpello AdE: trattamento fiscale incentivo all’esodo. Con la risposta n. 177/2021 l’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale da applicare alla quota di incentivo all’esodo prevista dalla Società istante come somma a titolo di anticipazione antecedente al licenziamento.

La Società istante, con l’interpello in questione, richiede all’Agenzia delle Entrate il corretto trattamento fiscale da applicarsi nel caso in cui, in adesione ad un programmato piano di uscite e di non opposizione al licenziamento e ad un’intesa “endoprocedimentale” di natura aziendale stipulata con le OO.SS., ai lavoratori coinvolti e aderenti al programma venisse corrisposta una somma a titolo di inventivo all’esodo.

La Società istante chiarisce che, con il protrarsi dell’emergenza epidemiologica, ha previsto una serie di posticipi della risoluzione del rapporto di lavoro ma rappresenta l’intenzione di non voler attendere il licenziamento dei lavoratori coinvolti e liquidare l’incentivo all’esoso, a titolo di anticipazione, in vigenza del rapporto di lavoro.

Pertanto, chiede se la quota di incentivo all’esodo, da erogarsi nel corso del rapporto di lavoro, possa essere soggetta a tassazione separata quale anticipazione del trattamento incentivante e di conseguenza applicare gli artt. 17 e 19 del TUIR. Ciò perché, ad avviso della Società istante, l’incentivo all’esodo a titolo di anticipazione si sostanzia quale “somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione” del rapporto di lavoro, come previsto dall’articolo 17 del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate specifica che per “altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione” del rapporto di lavoro secondo gli atti di prassi vengono ricompresi anche gli incentivi all’esodo quale erogazione di somme, aggiuntive al TFR, volte ad incentivare l’uscita dei lavoratori.

La disciplina e il regime fiscale di tale emolumenti è contenuta nel comma 2 e 4 dell’articolo 19 del TUIR da cui discende che il datore di lavoro possa erogare, nel corso del rapporto di lavoro, un’anticipazione dell’incentivo all’esodo, quale somma direttamente correlata alla cessazione del rapporto di lavoro ovvero che trovi ragione d’essere in un accordo volto alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro.

Ciò rappresentato, in relazione all’interpello in oggetto, si osserva che con accordo del 20 marzo 2020 la società istante e le OO.SS. hanno previsto, per i lavoratori interessati, un sostegno economico legato all’interruzione del rapporto di lavoro, a titolo di incentivazione, i cui termini, modalità e condizioni di riconoscimento dovranno essere oggetto di separato accorso. Pertanto, l’Agenzia condivide la soluzione prospettata dall’Istante, ossia che, tali somme saranno oggetto di tassazione separata poiché legati alla cessazione del rapporto di lavoro.

Fonte: AdE

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