La Corte di Cassazione interviene con la sentenza n. 28186 del 06/10/2023. La Corte ha stabilito a quale soggetto deve essere posto in capo il relativo versamento nel caso di successione di datori di lavoro durante il periodo di vacanza (c.d. indennità di vacanza contrattuale).
In dettaglio, una Società datrice era stata condannata in primo e in secondo grado al pagamento dell’intero periodo di vacanza contrattuale di durata pari a 44 mesi in favore di un dipendente assunto per effetto di cessione del contratto di appalto.
Il dipendente non aveva quindi prestato servizio presso la medesima Società per l’intero periodo di vacanza contrattuale.
La Corte di Cassazione ha chiarito che l’indennità una tantum “ha la funzione di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all’aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e il suo addossamento a carico del datore si giustifica con i possibili vantaggi economici che questi ne trae”.
Non sembra giustificato porre a carico del datore di lavoro con il quale non intercorreva il rapporto al momento del rinnovo, l’intero importo relativo anche ai periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro.
Secondo i giudici di legittimità la conclusione trova conferma indiretta nell’esigenza di riproporzionamento, “espressamente avvertita dalle parti collettive laddove le stesse avevano stabilito che gli importi in questione dovessero essere corrisposti “in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento”.
Indennità di vacanza contrattuale: a chi spetta il pagamento?