28 Aprile 2024

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Interpello AdE: premi produttivi tardivi e tassazione

Interpello AdE: premi produttivi tardivi e tassazione. L’Agenzia delle Entrate con Risposta n. 223/2021 chiarisce quale sia la tassazione, separata o ordinaria, da applicare agli emolumenti legati al raggiungimento di obiettivi destinati ai lavoratori dipendenti.

L’interpello nasce dall’istanza di un ente pubblico economico il quale corrisponde al proprio personale somme in virtù di contratti collettivi, leggi e regolamenti che rientrano tra le cause giuridiche previste all’art. 17 del Tuir.

Qualora corrisponda gli emolumenti in periodi di imposta successivi a quelli di riferimento a titolo di arretrati li assoggetta a tassazione separata, mentre, a tassazione ordinaria, altre tipologie di somme, sempre previste dalla contrattazione, correlate alla verifica del raggiungimento di obiettivi predeterminati.

Di conseguenza, l’istante richiede quale sia la corretta tassazione da applicare ai seguenti casi:

  • Compensi previsti da specifiche disposizione di legge;
  • Progressioni di carriera per esami o titoli con finanziamento a carico dei fondi per i trattamenti accessori o del bilancio dell’Istituto;
  • Compensi professionali ai professionisti legali.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate parte dall’assunto che, per rendere meno rigido il principio di cassa di cui all’art. 51 del Tuir data la progressività delle aliquote IRPEF, l’articolo 17, comma 1, lettera b del Tuir dispone che sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti percepiti per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi sopravvenuti o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

Di conseguenza, la tassazione separata non può trovare applicazioni qualora i compensi siano corrisposti nello stesso periodo d’imposta cui si riferiscono o quando la corresponsione successiva si possa considerare fisiologica, ossia la stessa natura degli emolumenti richiede la loro erogazione in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Qualora ricorra una delle cause giuridiche di cui all’art. 17 del Tuir non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione per essere considerato fisiologico rispetto ai tempi di erogazione degli emolumenti, mentre l’indagine andrà sempre effettuata quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto.

Il legislatore ha ricompreso tra le cause giuridiche che legittimano la tassazione separata il contratto collettivo. Pertanto, nel caso prospettato dall’Istante è sufficiente che in attuazione di un contratto collettivo, anche decentrato, l’erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo successivo rispetto a quello cui si riferiscono per applicare la tassazione separata.

In riferimento alle altre due tipologie di emolumenti qualora il ritardo non sia imputabile ad una delle cause di cui all’art. 17 dovrà applicarsi la tassazione ordinaria.

Fonte: AdE

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