INPS: riscatto e/o ricongiunzione dei periodi precedenti all’accesso ai Fondi bilaterali. L’INPS con la circolare n. 105 del 24 luglio 2019 ha fornito le istruzioni contabili per rendere operativa la possibilità di procedere al versamento degli oneri correlati a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili, precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà bilaterali.
Il riferimento normativo in materia è rappresentato dall’art. 22, comma 3, del decreto legge n. 4/2019, il quale prevede che “i Fondi di solidarietà provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà”
Nella circolare l’INPS ha illustrato le modalità di presentazione della domanda di riscatto e di ricongiunzione chiarendo che, in attesa dell’implementazione della procedura telematica, le domande devono essere presentate dai datori di lavoro presso la Struttura territoriale Inps di residenza del lavoratore beneficiario utilizzando il modulo allegato alla circolare stessa. (modello AP125). Il modulo è comunque reperibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: ”Prestazioni e Servizi” > “Tutti i moduli” > “Assicurato/Pensionato”.
L’INPS ricorda, inoltre, che per consentire la tempestiva definizione delle domande è importante allegare tutta la documentazione richiesta dalla normativa in materia, evitando successive integrazioni della domanda.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, la circolare INPS precisa che gli oneri di riscatto e/o ricongiunzione devono essere versati dai datori di lavoro in un’unica soluzione.
INPS: riscatto e/o ricongiunzione dei periodi precedenti all’accesso ai Fondi bilaterali.
Fonte: INPS