30 Aprile 2024

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INPS: riduzione trattamenti pensionistici

INPS: riduzione trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro. Con la circolare 62 del 7 maggio 2019, l’Inps informa che a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per la durata di 5 anni, i trattamenti pensionistici diretti complessivamente eccedenti l’importo di 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di un’aliquota percentuale in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici.

Infatti l’articolo 1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), reca disposizioni in materia di riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro lordi su base annua, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023.

Riduzione trattamenti pensionistici

Il predetto comma 261 prevede che i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335/1995, i cui importi complessivamente considerati siano superiori a 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti in base alle seguenti aliquote percentuali:

15% per la quota di importo da 100.000,01 a 130.000,00 euro;

25% per la quota di importo da 130.000,01 a 200.000,00 euro;

30% per la quota di importo da 200.000,01 a 350.000,00 euro;

35% per la quota di importo da 350.000,01 a 500.000,00 euro;

40% per la quota di importo eccedente i 500.000,01 euro.

Ai fini dell’individuazione dell’importo pensionistico complessivo superiore a 100.000 euro rilevano gli importi lordi su base annua di tutti i trattamenti pensionistici diretti, compresi quelli aventi decorrenza infra annuale, a carico delle forme pensionistiche indicate nell’articolo 1, comma 261, ivi compresi i supplementi di pensione e le pensioni supplementari, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la liquidazione degli stessi.

Fonte: Inps

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