L’Inps, con la circolare n. 72 del 10 aprile 2015, fornisce, anche alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale, i criteri generali per la corretta individuazione dell’ente competente in materia di previdenza, per i liberi professionisti che svolgono attività professionale di ingegnere od architetto.
Nello specifico l’Istituto ricorda che per gli iscritti agli albi degli architetti ed ingegneri, la normativa che disciplina l’iscrizione ad INARCASSA è contenuta nell’art. 21, comma 5 della Legge n. 6/1981 e nell’art. 7 dello Statuto.
Secondo tali norme devono iscriversi ad INARCASSA gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità, essendo contestualmente:
- iscritti all’Albo professionale;
- titolari della partita I.V.A.;
- non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata.
Pertanto, i soggetti che producono redditi da lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 53 comma 1 del TUIR, e, contemporaneamente, hanno un rapporto di lavoro subordinato non possono essere assoggettati alla contribuzione soggettiva obbligatoria presso INARCASSA.
Secondo la Corte di Cassazione nel concetto di esercizio della professione deve essere compreso non solo l’espletamento di prestazioni tipicamente professionali, ma anche “l’esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un “nesso” con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell’esercizio dell’attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo, logicamente propria della sua professione”.
Vista la complessità quadro normativo e giurisprudenziale che ha determinato una particolare difficoltà, per alcune figure professionali, nell’individuazione dell’Ente previdenziale di riferimento, l’Inps (nella circolare in commento) riporta una tabella nella quale sono individuate le attività che sono attratte alla professione di ingegnere ed architetto, anche qualora svolte in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di un contratto a progetto.
Infine, l’Istituto ricorda che per entrambe le forme assicurative suddette vale la “regola dell’esclusività”, nel senso che per la stessa attività l’iscrizione all’INARCASSA esclude l’iscrizione alla Gestione separata INPS e viceversa.
Fonte: Inps