Inps: comunicazione dei fringe benefit per i dipendenti cessati entro il 21 febbraio. L’INPS, con il messaggio n. 263 del 16/01/2023, fornisce indicazioni circa la trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dai datori di lavoro a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel periodo di imposta 2022 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche.
L’Istituto, nel ricordare che si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato), ha reso note le indicazioni relative alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all’Istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2022 e in relazione ai quali l’Inps è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta
Al fine di consentire all’Istituto di eseguire tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d’imposta, i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare entro e non oltre il 21 febbraio 2023, esclusivamente in modalità telematica, i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo di imposta 2022 al personale cessato dal servizio durante l’anno 2022.
Con il suddetto messaggio, inoltre, l’INPS rende note le indicazioni di carattere operativo per effettuare tale comunicazione.
Inps: comunicazione dei fringe benefit per i dipendenti cessati entro il 21 febbraio.