5 Maggio 2024

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Inps: chiarimenti in relazione al ticket di licenziamento

Inps: chiarimenti in relazione al ticket di licenziamento. Con circolare n. 137/2021 vengono forniti dall’Inps alcuni chiarimenti in merito alla determinazione della contribuzione dovuta in applicazione dell’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento, introdotto dall’articolo 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92/2012.

Come noto il contributo è pari al “41% del massimale mensile di ASPI/NASPI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.

Non vi è dunque collegamento tra contributo ed importo della prestazione individuale; la misura del contributo è calcolato in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, sia esso part-time o full-time.

L’Istituto precisa che per determinare l’importo dovuto in maniera corretta, occorre in via prioritaria determinare l’anzianità lavorativa del lavoratore cessato; a questo punto il contributo deve essere calcolato in maniera proporzionale rispetto ai mesi di anzianità aziendale, maturati dal lavoratore nel limite massimo di 36 mesi.

Partendo dal presupposto suddetto, che l’importo dovuto è pari al 41% del massimale mensile NASpi per ogni 12 mesi di durata del rapporto di lavoro, per i periodi di lavoro inferiori all’anno il contributo deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.

Per ciò che concerne ipotesi di licenziamento collettivo, ai fini del calcolo della misura del contributo, oltre a tener conto di quanto sopra occorre considerare quanto segue:

  • se la dichiarazione di eccedenza del personale, prevista dalla procedura di licenziamento collettivo, non è stata oggetto dell’accordo sindacale, dal 1° gennaio 2017 il contributo si moltiplica per 3 volte;
  • se l’azienda che procede con il licenziamento collettivo rientra nel campo di applicazione della CIGS, dal 1° gennaio 2018 per ogni licenziamento effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo, tranne quelli con procedura antecedente al 20 ottobre 2017, l’aliquota del ticket di licenziamento arriva all’82 per cento.

All’interno della circolare viene riportata una tabella riassuntiva degli importi annui del massimale in argomento, sulla base dei quali calcolare l’importo del contributo dovuto.

Fonte: Inps

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