Cassazione: datore di lavoro responsabile in caso di infortunio in presenza di rischi occulti non previsti nel dvr. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9450 del 07/03/2023, stabilisce che la carenza della valutazione di un rischio all’interno del documento di valutazione dei rischi predisposto dal datore di lavoro rende irrilevante il fatto occulto e la condotta colposa tenuta dal lavoratore in occasione di un infortunio.
I Giudici di legittimità hanno ritenuto che il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare tutti i fattori di pericolo presenti all’interno dell’azienda e, all’esito dell’analisi, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il DVR previsto dal Decreto Legislativo 81/2008, all’interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezioni adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
L’omessa predisposizione di un idoneo documento di valutazione dei rischi, con riferimento allo specifico rischio connesso all’attività di stoccaggio di travi previo spacchettamento, ha fondato il giudizio di responsabilità del datore di lavoro proprio sull’inidoneità del DVR con riferimento al rischio specifico, concretizzatosi nell’evento lesivo.
È stato quindi escluso che il fattore occulto e la condotta colposa del lavoratore, pur inseritisi nella seriazione causale dell’evento, abbiano interrotto il nesso causale tra la condotta omissiva dell’imputato e l’evento.
Cassazione: datore di lavoro responsabile in caso di infortunio in presenza di rischi occulti non previsti nel dvr.