Qualsiasi incentivo o sollecitazione volti ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con la tutela della loro salute e sicurezza. In sintesi, è quanto ha rimarcatola Corte di Cassazione, con ordinanza n. 33713/2023, in linea con la legislazione europea. La magistratura ha sottolineato, sulla stessa linea interpretativa del legislatore europeo, che riguardo alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, si ricomprendono gli importi in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e quelli correlati allo “status” personale e professionale del lavoratore.
Nei precedenti gradi di giudizio, la Corte d’Appello di Milano aveva confermato la sentenza del Tribunale in primo grado: un parziale accoglimento del ricorso proposto dai macchinisti lavoratori dipendenti della Trenord s.r.l. che aveva accertato il loro diritto alla percezione della retribuzione dovuta durante le ferie come comprensiva anche dei compensi e degli incentivi per attività di scorta e di riserva.
La nozione di retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie è influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di giustizia dell’Unione europea: la famosa sentenza Robinson Steele del 2006 ha assicurato al lavoratore in ferie una situazione retributiva sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro, perchè una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione.
Indennità per mancato godimento ferie.