Incumulabilità della pensione quota 100 e il lavoro subordinato. Con la sentenza n. 234 del 24 novembre 2022, la Corte Costituzionale dichiara la pensione raggiunta con “Quota 100” incumulabile con i redditi derivanti da rapporti di lavoro subordinato, posto che vi sarebbe una netta contraddizione tra la richiesta agevolata di uscire anticipatamente dal mercato del lavoro e una contestuale prosecuzione dello svolgimento di attività lavorativa.
La corte di cassazione ritiene che le differenze sostanziali tra le due tipologie di contratti sono insormontabili e che non permettono una estensione della regolamentazione in materia di pensionamento anticipato in quanto lo scopo della disciplina di quota 100 è quello di favorire lo “scambio generazionale” facendo fuoriuscire delle risorse dal mercato in via stabile salvo quanto disposto occasionalmente da una tipologia di lavoro autonomo. Questa argomentazione è rafforzata dal fatto che il collaboratore occasionale non si iscrive alla gestione separata al raggiungimento dei €5.000 di compenso annui, mentre per il lavoro dipendente, qualsiasi tipologia si prospetti l’iscrizione ai fondi di contribuzione dell’INPS è obbligatoria. Infine chiarisce che la questione di legittimità costituzionale è del tutto infondata
Per questi motivi la cassazione rigetta la domanda del ricorrente e rimette al giudice de quo la causa.
Incumulabilità della pensione quota 100 e il lavoro subordinato.