Indicazioni dall’Inps ai datori di lavoro circa l’applicabilità dell’esonero per l’occupazione giovanile a seguito di riqualificazione di un precedente rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato.
Con il messaggio n. 4178 del 24/11/2023, l’Istituto ha specificato che gli esoneri Under 30 e Under 36 non possono essere riconosciuti nell’ipotesi in cui, dopo accertamento ispettivo, sia il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, sia il rapporto parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato.
Questo significa che il datore di lavoro non può fruire dello sgravio contributivo nei casi in cui il rapporto a tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta ma in conseguenza ad un accertamento ispettivo, e quindi successivo alla riqualificazione coattiva di un rapporto originato in altra forma.
Questa preclusione si attiva soltanto nei casi in cui il datore di lavoro che intende fruire dell’esonero sia lo stesso datore titolare del rapporto di lavoro riqualificato a seguito di accertamento ispettivo.
Quindi se il datore di lavoro ha fruito degli incentivi è anche un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato, può godere legittimamente del beneficio.
Pertanto, il datore di lavoro che ha assunto in buona fede il lavoratore pensando che fosse legittimo destinatario dell’agevolazione può fruire degli esoneri contributivi in argomento e non è tenuto, per il successivo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro riqualificato presso diverso datore di lavoro, alla restituzione dell’agevolazione né al pagamento delle eventuali sanzioni previste per la pregressa fruizione della misura agevolativa.
Incentivi Occupazione giovanile Under 30 e Under 36, precisazioni.