INPS: esonero TFR e Ticket di licenziamento per le imprese in fallimento – proroga 2022. Con messaggio n. 1400 del 29 marzo 2022 viene comunicato dall’Inps che, a seguito di quanto previsto dall’articolo 4 del Decreto Legge 20 luglio 2021, n. 103 convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, anche per l’anno 2022 vengono prorogate le disposizioni dell’articolo 43-bis del Decreto Legge 28 settembre 2018 n. 109, a sua volta convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, già attuato negli anni 2020 e 2022.
In particolare la norma dispone che per le società sottoposte a procedura fallimentare o amministrazione straordinaria, che per gli anni 2019, 2020 e 2021 sono state destinatarie di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (ai sensi del suddetto Decreto Legge n. 109) e limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale, spetta l’esonero del pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR) maturate sulla retribuzione persa e dal versamento del contributi di cui all’articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92, ticket di licenziamento.
Le aziende interessate, in possesso del decreto ministeriale di autorizzazione, per accedere agli sgravi devono presentare specifica istanza di accesso all’Istituto.
Le modalità operative per l’inoltro della domanda sono state rese note con il messaggio n. 3920/2020.
Fonte: Inps
INPS: esonero TFR e Ticket di licenziamento per le imprese in fallimento – proroga 2022