Bonus contributivo per le lavoratrici madri post maternità. L’INPS, con la circolare n. 102 del 19 settembre 2022, ha fornito indicazioni operative e istruzioni contabili in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità.
Introdotto dalla legge di Bilancio 2022, si fa riferimento all’esonero pari al 50% della contribuzione previdenziale, con durata di dodici mensilità, prevista per le suddette lavoratrici del settore privato per l’anno 2022. L’esonero in questione si applica esclusivamente alla contribuzione a carico della lavoratrice madre e pertanto non rientra nella nozione di aiuto di Stato. Risulta cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.
L’Istituto Previdenziale chiarisce che tale beneficio si applica a tutte le lavoratrici madri di tutti i settori, esclusa la pubblica Amministrazione, incluso il settore agricolo ed è rivolto a tutti i contratti di lavoro, sia instaurati che instaurandi, compreso l’apprendistato, il lavoro domestico, il lavoro intermittente e le assunzioni a scopo di somministrazione.
Nonostante l’espresso riferimento al congedo obbligatorio di maternità, l’INPS riconosce l’applicabilità di tale esonero anche a favore delle lavoratrici che hanno fruito del congedo parentale ed anche a quelle rientrate dal periodi di interdizione post partum, a condizione che il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro avvenga entro il 31 dicembre 2022.
Bonus contributivo per le lavoratrici madri post maternità.