20 Maggio 2024

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Il congedo parentale: la disciplina

Il congedo parentale: la disciplina. Il congedo parentale è un istituto disciplinato dall’articolo 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il quale afferma che per ogni bambino nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità̀ che riporteremo in seguito.

Il diritto di astenersi dal lavoro compete:

  • alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità̀, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
  • al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette;
  • qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Ovvero, qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

È la circolare INPS n.139/2015 a specificare i tempi di fruizione, secondo cui:

  • limite massimo individuale pari a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale;
  • limite massimo complessivo tra i genitori pari a 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi;
  • limite massimo di 10 mesi in caso di genitore solo.

Il concetto di genitore solo lo ritroviamo in numerose circolari o messaggi INPS come circ.n. 109/2000, n. 139/2002, n. 8/2003 e msg. n. 22911/2007; queste fanno riferimento a:

  • morte dell’altro genitore;
  • abbandono del figlio da parte di uno dei genitori;
  • affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore risultante da provvedimento formale;
  • non riconoscimento del figlio da parte di un genitore;
  • grave infermità̀ di un genitore;
  • nel caso di genitore separato se il figlio è affidato a uno solo dei genitori.

Infine, per quanto riguarda l’indennizzo il congedo parentale prevede la seguente disciplina:

  • indennizzato a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente;
  • indennizzato subordinatamente alle condizioni di reddito del genitore richiedente;
  • non è indennizzato.

Infatti, ai sensi dell’Art. 34 D.Lgs. n. 151/2001

  • È dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.
  • Per i periodi di congedo parentale ulteriori è dovuta, fino all’ottavo anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
  • I periodi di congedo parentale fruiti nell’arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino, oppure dagli 8 anni ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato non sono in alcun caso indennizzati.

Il congedo parentale: la disciplina

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